
Con lil pagamento della mensilità afferente il mese di novembre 2022 ogni lavoratoredipendente, che percepisce una retribuzione uguale o inferiore a 1538 € lordi, dovrà percepire una UNA TANTUM pari a 150 €.
E’ questo che L’INPS ha confermato con circolare n.116 del 17 ottobre 2022, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.
L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (e degli operai agricoli a tempo determinato), purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
Diversamente, la predetta indennità non può essere riconosciuta nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Tale indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari:
- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art.19, comma 1);
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019 (art.19, comma 16).
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