Accesso anticipato al pensionamento: lavori usuranti – Istruzioni INPS

L’INPS, con l’allegata circolare n. 90 del 24 maggio 2017, ha fornito indicazioni rispetto alle previsioni contenute nella Legge di bilancio 2017 riguardanti la possibilità di accedere a pensione con requisiti agevolati per gli addetti a lavorazioni usuranti.
Si ricorda che la Legge di Bilancio modifica la normativa di riferimento che già prevedeva condizioni agevolative per l’accesso a pensione delle categorie di lavoratori di cui si tratta, per introdurre ulteriori facilitazioni.

Le novità riguardano il mancato adeguamento agli incrementi della speranza di vita, la non applicazione delle finestre mobili, il termine per la presentazione delle istanze e la modifica del requisito dell’ultimo anno di lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2017 il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori in cava, in galleria etc), i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni, di cui al Decreto legislativo n. 67 del 2011, abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari, alternativamente:

ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa:

– ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato da contributi figurativi, ed esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità).

Per il riconoscimento del beneficio pensionistico non occorre che i periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività.

Per l’accertamento dello svolgimento di attività usurante per almeno metà della vita lavorativa complessiva deve essere computata l’anzianità contributiva maturata dall’interessato presso la gestione previdenziale a carico della quale deve essere liquidata la pensione, in base alle disposizioni in essa vigenti.

Al riguardo, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti per i lavoratori autonomi.

La non applicabilità dell’adeguamento alla speranza di vita comporta che i requisiti pensionistici non verranno modificati rispetto agli incrementi già previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

L’INPS ricorda che i requisiti di accesso anticipato a pensione sono differenziati a seconda della categoria di lavoro usurante cui si faccia riferimento e riporta, a tal proposito, le relative tabelle con requisito anagrafico e contributivo necessari.

Domanda per l’accesso al beneficio
Ai fini dell’accesso a pensione, il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro:

– il 1° marzo 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017;

– il 1° maggio 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, ferma restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli.

Decorrenza della pensione
A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono state abrogate le cd. “finestre mobili” per le pensioni liquidate in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017, non si applica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o di 18 mesi (per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Restano ferme le previsioni del Decreto legislativo n. 67 del 2011 in caso di presentazione della domanda oltre i termini, ciò comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di:

1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese;

2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;

3. tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2016, il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2017.

Con riguardo ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 1° gennaio 2017, il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017 (AGO e Fondi sostitutivi dell’AGO).

A questo proposito, l’INPS segnala di riesaminare d’ufficio le domande presentate dagli interessati prima dell’entrata in vigore della Legge.

Da ultimo, l’Istituto afferma che verranno fornite ulteriori istruzioni, a seguito delle semplificazioni dell’istanza per la richiesta di accesso a pensione e della documentazione provante lo svolgimento di lavoro usurante, da attuarsi con decretazione ministeriale in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Bilancio.