Cassa integrazione in deroga

Il Ministero del Lavoro, ha fornito indicazioni operative in materia di cassa integrazione in deroga per Covid-19.
Di seguito evidenziamo gli elementi salienti della circolare e del decreto.

Preliminarmente il Ministero del Lavoro ricorda che per poter accedere alle prestazioni in deroga previste dal decreto n. 34 del 2020 per ulteriori 5 settimane, è necessario che siano state autorizzate tutte le precedenti 9 settimane di CIGD, da parte della Regione Puglia a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore autorizzato.
L’istanza per il riconoscimento delle ulteriori 5 settimane va presentata all’Inps territorialmente competente.
è concesso un ulteriore periodo di 4 settimane dal 1° di settembre al 31 ottobre 2020 solo per le aziende che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 settimane + 5 settimane), anche la richiesta delle ulteriori 4 settimane di CIGD deve essere presentata all’Inps territorialmente competente, non più alla Regione Puglia, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.

Il decreto del Ministero del Lavoro n. 9/2020 ha altresì previsto i seguenti termini:
• a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del 40% del trattamento, l’istanza è presentata all’INPS, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020);
• in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL n. 52 del 2020 (17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;
• per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio 2020 – 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il 15 luglio 2020.
Infine, si ricorda che:
– i lavoratori per poter essere beneficiari dei trattamenti di cassa integrazione in deroga devono essere stati assunti alla data del 25 marzo 2020;
La Società che intende beneficiare del trattamento di integrazione salariale deve inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui si è collocato il periodo di integrazione salariale o se posteriore entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL n. 52 del 2020 (17 luglio 2020) se tale data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.