Chiarimenti Inps in caso di eventi particolari riconducibili all’emergenza Covid-19

INPS-_Messaggio_numero_3653_del_09-10-2020

L’inps ha fornito chiarimenti in ordine alla gestione delle certificazioni mediche relative alla tutele previste per l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Le indicazioni chiarite nel messaggio del 9 ottobre riguardano le seguenti casistiche:

  • Quarantena e/o sorveglianza precauzionale durante lo smart working

L’Inps sostiene che non si possa ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale qualora il lavoratore a rischio, continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio secondo le modalità proprie del lavoro agile. In tale circostanza non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Al contrario, in caso di malattia conclamata, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, ha diritto alla prestazione economica previdenziale.

  • Quarantena per ordinanza amministrativa

In caso di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio per motivi legati all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” e che di fatto impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’Inps ribadisce che in tali casi non è possibile riconoscere la tutela della quarantena ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. 18/2020, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

In tutti questi casi, infatti, ricorda l’Istituto, i datori di lavoro possono presentare, con riferimento ai lavoratori interessati dal provvedimento emesso dall’autorità amministrativa, domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19”.

  • Quarantena all’estero

Per quanto riguarda i lavoratori che si sono recati all’estero e che sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del paese straniero, l’Istituto precisa che l’accesso alla tutela prevista dall’art. 26, comma 1, del D.L. 18/2020, può avvenire solo in forza di un provvedimento eseguito dalle competenti autorità sanitarie italiane.

  • Quarantena/ sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario

La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinario (CIGS), in deroga (CIGD), determinando di per sè la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.