
Il c.d. decreto rilancio che ha modificato il c.d. decreto Cura Italia (art. 46), ha introdotto un divieto per le aziende di operare licenziamenti per motivi economici.
A partire pertanto dal 23 febbraio e fino al 17 agosto, secondo la normativa vigente, non è possibile effettuare ne licenziamenti collettivi per riduzione del personale ne licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Le uniche possibilità che possono produrre il licenziamento son:
• licenziamento nell’ ambito di una procedura di licenziamento collettivo attivata prima del 23 febbraio 2020e che quindi prevedeva la possibilità di intimare i licenziamenti entro i 120 gg successivi
• licenziamento comminato per motivi disciplinari,
• licenziamento per esito negativo della prova,
• il recesso al termine del periodo di formazione del contratto di apprendistato,
• il licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile
• il licenziamento per superamento del periodo di comporto
Rimaniamo quindi in attesa di comprendere se questa norma verrà prorogata anche dopo il 17 agosto 2020 oppure se invece rientrerà la possibilità per le aziende di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro anche per motivi economici.