
L’8 settembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM 8 settembre 2020, n. 111, introducendo misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” a favore dei genitori che abbiano il figlio in quarantena, introducendo la possibilità sia di congedi straordinari sia della possibilità di fruire del c.d. “Lavoro agile”.
In particolare, è stabilito che a seguito di contatto del figlio, verificatosi all’interno del plesso scolastico, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui sopra, uno dei genitori, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, sempre a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione una indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed i periodi di astensione sono coperti da contribuzione figurativa.
Si rammenta che solo uno dei due genitori potrà fruire delle agevolazioni sopraelencate e non contemporaneamente.