
Per l’anno 2021 l’INPS, con circolare n.7 del 21 gennaio 2021, comunica la misura, degli importi massimi dei trattamenti di Cassa integrazione Guadagni e dell’indennità di disoccupazione NASpI.
Di seguito sono riportati gli importi massimi mensili di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria (di cui all’art.3, comma 5, del D.Lgs. n.148/2015) e la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, oltre la quale si applica il massimale più alto, fissati, per l’anno 2021.
Gli importi massimi mensili sono indicati al lordo e al netto della riduzione prevista per il pagamento della contribuzione che attualmente pari a 5,84%.
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Importi massimi mensili di integrazione salariale |
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Retribuzione (euro) | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | 998,18 | 939,89 |
Superiore a 2.159,48 | 1.199,72 | 1.129,66 |
Ai sensi dell’art.3, comma 10, del D.Lgs. n.148/2015, per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20 per cento.
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Importi massimi mensili di integrazione salariale
Settore edile (intemperie stagionali) |
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Retribuzione (euro) | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | 1.197,82 | 1.127,87 |
Superiore a 2.159,48 | 1.439,66 | 1.355,58 |
Si ricorda che qualora il dipendente permanesse in regime di Cassa intagrazione una frazione del mese dovrà moltiplicare le ore di permanenza in Cig per l’importo orario della stessa che si ottiene dividendo il massimale mensile per le ore lavorabili nel mese.
Disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.22/2015, la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.227,55 per il 2021.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.4, comma 2, del decreto legislativo n.22/2015, la NASpI è pari, per l’anno 2021:
- al 75% della Retribuzione Media Mensile, nel caso in cui la Retribuzione Media Mensile sia pari o inferiore a euro 1.227,55;
- al 75% della Retribuzione Media Mensile + il 25% della differenza tra Retribuzione Media Mensile e l’importo di euro 1.227,55, nel caso in cui la Retribuzione Media Mensile sia superiore a euro 1.227,55.
La Retribuzione Media Mensile è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
L’importo massimo mensile della NASpI, per la quale non opera la riduzione di cui all’art.26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, euro 1.335,40.