INPS: assegno per il nucleo familiare (ANF) Livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018

INPS: assegno per il nucleo familiare (ANF) – Livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018

L’INPS, con l’allegata circolare n. 87 del 18 maggio 2017, ha comunicato che restano fermi per l’anno 2017 i livelli di reddito per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016), nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Nello specifico, l’Istituto osserva che:

– ai sensi della Legge 13 maggio 1988, n. 153, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare devono essere rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente;

– in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo fra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a – 0,1%;

– l’art. 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali ed ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente, non può risultare inferiore a zero.

Pertanto, in applicazione dell’articolo da ultimo citato, restano fermi, per l’anno 2017, i livelli di redditocontenuti nelle tabelle relative all’anno 2016, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

La circolare in esame ed i relativi allegati sono consultabili sul sito www.inps.it, attraverso il percorso

“INPS COMUNICA” – “Atti” – “Circolari, Messaggi e Normativa”.