INPS: Incentivi per assunzioni di donne lavoratrici “svantaggiate” effettuate nel biennio 2021-2022

Con messaggio n.3809 del 5 novembre 2021, L’INPS fornisce le istruzioni operative, relative alla fruizione (istanza e modalità di esposizione nel flusso Uniemens) dell’esonero stabilito dall’art. 1, comma 16, della Legge n. 178 del 2020 per le assunzioni di donne, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

L’articolo 1, comma 16, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici “svantaggiate” effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

A tal riguardo, sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

  1. a) donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  2. b) donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  3. c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  4. d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

L’incentivo è riconosciuto:

  • per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • fino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato e sue proroghe;
  • per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato;
  • per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine non agevolato.

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Inps Messaggio 3809_del_05-11-2021